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Si è possibile.
L’Agenzia dell’Entrate, con la circolare n° 20 del 13/05/2011, ha
equiparato le prestazioni di tipo sanitario con quelle dello
psicologo-psicoterapeuta. In questo modo è possibile detrarre le
prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti (per
finalità di tipo terapeutico) senza una precedente prescrizione
medica (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico delle imposte sui
redditi). Riportiamo, qui di seguito, il riferimento normativo:
5.15 Spese
per sedute di psicoterapia
(Domanda) Nell’elenco delle figure professionali e delle arti
ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del
medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo
- psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella
distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui
al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere
appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo
e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese
da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione
medica.
(Risposta) Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai
fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali
dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie
rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni
anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla
detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le
prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per
finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Se
desideri richiedere informazioni maggiormente esaustive
o hai un quesito specifico da porre scrivi a:
info@distanze.net
Si ricorda che le informazioni contenute in queste pagina
hanno una valenza esclusivamente divulgativa.
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