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Psicologo
Laureato (Laurea Magistrale) in Psicologia, iscrizione all'Ordine
regionale di appartenenza (dopo il superamento dell'Esame di Stato).
Può somministrare test validati (ad esempio MMPI2 o il Rorschach),
condurre colloqui di sostegno (counseling psicologico), effettuare
psicodiagnosi, ma non può esercitare la psicoterapia.
Psicoterapeuta
Psicologo o medico che si è specializzato in Psicoterapia,
attraverso un percorso formativo quadriennale post-laurea. Risulta
iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti presso i vari Ordini
regionali. Lo psicoterapeuta si caratterizza per seguire un dato
modello teorico e scientifico (ad esempio psicoterapeuta ad
indirizzo cognitivo, piuttosto che psicodinamico).
Psichiatra
Medico che si è specializzato in Psichiatria, attraverso un percorso
formativo post-laurea (prescrive i farmaci). E' lo specialista che
si occupa del benessere mentale e della psicopatologia
prevalentemente attraverso la prescrizione di adeguati trattamenti
psicofarmacologici. Può esercitare la psicoterapia iscrivendosi
all'elenco degli psicoterapeuti del proprio albo di appartenenza.
Neurologo
Medico che si è specializzato in Neurologia, attraverso un percorso
formativo post-laurea. E' lo specialista che si occupa
prevalentemente delle patologie (organiche) del sistema nervoso (ad
esempio: Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, demenze,
epilessia...). Non si occupa direttamente delle problematiche
psicologiche.
Counselor
Figura non riconosciuta e non soggetta a nessun specifica normativa
e/o controllo in quanto non esiste un Ordine dei Counselor. Come
sottolinea l'Ordine degli Psicologi del Piemonte "La figura del
consulente di psicologia, o “counsellor” che dir si voglia, non
trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, Né in altre
leggi dello Stato. L’unico dato allo stato “ufficiale” relativo a
tale figura professionale si rinviene nell’elenco del CNEL sulle
associazioni delle professioni cd. “Libere”, cioè non regolamentate,
in cui risultano iscritte 11 associazioni/società di “counselling”.
E’ bene, tuttavia, far notare – così contrastando le dichiarazioni
inveritiere sovente diffuse al riguardo nei messaggi pubblicitari,
nelle locandine, su pagine Web, etc. - Che si tratta non di
“riconoscimento” in senso proprio, ma di semplice “presa d’atto”, da
parte del CNEL, dell’esistenza di soggetti giuridici che dichiarano
di svolgere una certa professione. E’ evidente, pertanto, che la
mera iscrizione di Società ed Associazioni varie di “couselling”
nell’ambito dell’elenco CNEL non comporta ex se che il cd.
Counsellor sia figura legittimamente abilitata alla prestazione di
tutti i servizi professionali per i quali si propone e per i quali
viene sempre più sovente richiesto nell’ambito delle Pubbliche
Amministrazioni. " . Non può somministrare test validati ne
utilizzare gli strumenti tipici dell'intervento psicologico e/o
psicoterapeutico.
Se
desideri richiedere informazioni maggiormente esaustive
o hai un quesito specifico da porre scrivi a:
info@distanze.net
Si ricorda che le informazioni contenute in queste pagina
hanno una valenza esclusivamente divulgativa.
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